Mondo Migrante

L’obbligo di soccorso in mare

La competenza dei soccorsi in mare

La norma che regola il soccorso in mare è la Convenzione Internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo, siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979.                 

La convenzione nasce dopo anni intensi di lavori preparatori, i quali erano finalizzati a rendere effettivo e concreto l’obbligo facente capo a ciascuno stato contraente di assicurare assistenza alle persone in pericolo in mare.

Tale obbligo era già posto a fondamento di molte altre Convenzioni, tra cui la SOLAS (Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare) e la Convenzione sull’altomare del 1958.                                           

La Convenzione di Amburgo, meglio conosciuta come Convenzione Sar, descrive il modo secondo cui il sistema SAR internazionale e le aree SAR che lo compongono devono essere realizzati.[1]                                      

Lo Stato responsabile di un’aerea SAR (search and rescue), in caso di emergenza in mare nella propria area di responsabilità, ha l’obbligo di intervenire assumendo, attraverso il proprio RCC (Rescue Coordination Center), il coordinamento delle operazioni di soccorso. Le operazioni di soccorso avvengono non solo con l’impiego di unità SAR ma anche con l’impiego di unità militari e/o civili, quali ad esempio i pescherecci e le unità mercantili, che erano presenti in zona, idonee a prestare soccorso; tale attività è prevista in adempimento agli obblighi giuridici assunti con la ratifica della Convenzione citata[2].

L’Autorità marittima, che riceve informazioni sull’emergenza in un’area SAR di competenza di un altro Stato, deve provvedere a informare immediatamente la RCC territorialmente competente e provvedere a estendere la notizia dell’emergenza a tutte le unità in transito in quell’area SAR che potrebbero intervenire.  

Qualsiasi Stato che abbia firmato la Convenzione di Amburgo (Convenzione Sar) può ottenere il riconoscimento della propria zona SAR con dichiarazione unilaterale. Lo Stato, in tal modo, si assume la responsabilità per il coordinamento di operazioni SAR con riferimento ad un’area che fino a quel momento non ricadeva su nessun altro Stato.[3]

La disciplina dell’istituto del soccorso in mare viene applicata per chiunque si trovi in situazione di pericolo in mare, non solo con riferimento a migranti e profughi.

Con riferimento a imbarcazione in pericolo con a bordo migranti, la Corte di Cassazione, con sentenza del 2020, ha sancito che il dovere di soccorso si può ritenere compiuto solo con lo sbarco delle persone recuperate in mare, in un porto sicuro. Solo in questo caso l’operazione può intendersi conclusa.

Il porto sicuro

L’obbligo di prestare soccorso in mare, sancito dalla Convenzione SAR, comporta non solo l’obbligo di soccorrere i naufraghi e di sottrarli a una situazione di pericolo (il cd. distress), ma anche l’obbligo conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro, nel porto sicuro.

La nozione di distress è così stabilita dalla Convenzione di Amburgo del 1979 : «[…] una situazione in cui vi sia ragionevole certezza che un’imbarcazione o una persona sia minacciata da un pericolo grave ed imminente e che richieda immediata assistenza».

Le convenzioni internazionali invece, sono prive della definizione di porto sicuro, ma possiamo ricavare la definizione in negativo dalle linee guida IMO (Organizzazione Internazionale del Mare, 2004)[4]: non si può sbarcare dove non siano garantiti la sicurezza delle persone soccorse in mare, l’esercizio dei loro diritti fondamentali, non si può sbarcare dove non sia possibile compiere le procedure di richiesta di asilo politico e di rifugiato politico, dove non possano essere soddisfatte le necessità umane di base.

Da ciò è possibile affermare che il porto più vicino non sempre potrà essere anche un porto sicuro.                       

Pensiamo ad eventuali situazioni di pericolo di natanti nei pressi della zona Sar libica, possiamo ben capire che la Libia non può essere considerata nazione garante della sicurezza e dei diritti fondamentali, tant’è che la Sar libica[5], in quanto responsabile della zona di soccorso e salvataggio, coordina il salvataggio, ma non può indicare se stessa come porto sicuro e se anche lo facesse il comandante dell’imbarcazione che sta offrendo soccorso, è legittimato e giustificato a disobbedire.

Il soccorso in mare

Il soccorso in mare deve avvenire non appena sia ragionevolmente praticabile, così sancisce la Convenzione di Amburgo.

Lo stato responsabile dell’area Sar in cui si è verificato il naufragio è tenuto a prestare soccorso e offrire un proprio porto per lo sbarco; inoltre emerge un obbligo congiunto in capo alle altre nazioni coinvolte, le quali, se ve ne sia il bisogno, non devono esentarsi dall’indicare il porto sicuro situato nei loro territori.                    

In questo tema rileva il principio di non respingimento, sancito dalla Convenzione di Ginevra: gli Stati su cui vige l’obbligo di soccorso, che potrebbero offrire un porto sicuro, non possono avviare un’operazione di respingimento (il cd. Pushback) poiché, così facendo, esporrebbero in serio pericolo di vita le persone che, per scappare da realtà atroci, hanno tentato il mare.



[1] Dal disegno di legge presentato al senato della repubblica italiana, disegno di legge n°2105, IX legislatura

[2] https://www.guardiacostiera.gov.it

[3] https://www.guardiacostiera.gov.it

[4] Matteo Villa, analista ISPI, da intervista di Francesco Floris

[5] Dichiarata tale nel 2018

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